Regolamento del CLUB DEGLI AZIONISTI DI ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A.

denominato “Club degli Azionisti Generali”

1. Finalità

1.1. Il presente documento definisce i termini e le condizioni per l’adesione al Club (come di seguito definito) da parte degli Azionisti (come di seguito definiti) persone fisiche e dei legali rappresentanti e/o Soci di Controllo (come di seguito definiti) degli Enti (come di seguito definiti) Azionisti, nonché le regole e le procedure di funzionamento del Club stesso.  

1.2. Scopo principale del Club è mantenere gli Iscritti (come di seguito definiti) informati rispetto alla visione, alla strategia e alle iniziative del Gruppo Generali (come di seguito indicato) e favorirne la partecipazione attiva alla vita della Compagnia, anche sulla base del principio dell'"agire informato". Il Club si propone di offrire informazioni e contenuti agli Iscritti riguardanti la Compagnia e il Gruppo Generali e la possibilità di fruire di eventuali altre Iniziative.

2. Definizioni

2.1 Ai fini del presente Regolamento, si riportano le seguenti definizioni (ove possibile, la definizione al singolare include anche il plurale e viceversa):

  1. Assicurazioni Generali, Compagnia o Società: Assicurazioni Generali S.p.A., con sede legale in Trieste, piazza Duca degli Abruzzi n. 2, iscritta all’Albo delle imprese di assicurazione e di riassicurazione al numero 1.00003, capogruppo del "Gruppo Generali", iscritto al numero 026 dell’Albo dei gruppi assicurativi tenuto dall’IVASS; codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro Imprese della Venezia Giulia 00079760328;
  2. Azionista: la persona fisica maggiorenne o l’Ente, avente natura di Piccola e Media Impresa, i quali risultino dal Libro dei Soci titolari di almeno un’azione emessa da Assicurazioni Generali, in base a un’iscrizione effettuata in tale libro nei 12 mesi antecedenti la data di adesione dell’Iscritto al Club, salvo che il cessare della titolarità di azioni sia deducibile dall’assenza di indicazioni di titolarità di azioni nel quadro delle registrazioni di una Corporate Action che fornisca alla Società dati su almeno il 95% del capitale sociale. Ai fini del Regolamento, alla titolarità di azioni (ossia alla titolarità della proprietà di azioni) sono equiparate la titolarità della nuda proprietà di azioni e la titolarità dell’usufrutto di azioni, dovendo quindi sia il nudo proprietario di azioni sia l’usufruttuario di azioni considerarsi ricompresi nella presente definizione di Azionista. La titolarità delle azioni può anche essere provata tramite invio di apposita certificazione emessa dall’Intermediario depositario, con la conseguente iscrizione del titolare delle azioni nel Libro dei Soci;  
  3. Canali del Club: il Sito Web o altri canali usati dalla Società in relazione al Club;
  4. Club degli Azionisti Generalio Club: il Club di Assicurazioni Generali dedicato agli Azionisti, i cui termini e condizioni di adesione sono descritti nel presente Regolamento;
  5. Corporate Action:  gli eventi societari di Assicurazioni Generali, che danno origine alla registrazione degli azionisti nel Libro dei Soci tra cui, a titolo di esempio: le assemblee degli azionisti, il pagamento di dividendi, gli aumenti di capitale e tutte le ulteriori azioni sul capitale sociale;
  6. Ente: persona giuridica o società di persone;
  7. Iniziative: informazioni, contenuti, servizi, inviti, etc., riguardanti la Compagnia e altre società del Gruppo Generali partner, come indicati di volta in volta tramite i Canali del Club o i siti web delle società del Gruppo Generali coinvolte;
  8. Intermediario: i soggetti che hanno in amministrazione i titoli azionari, così come definiti dagli artt. 106 e 107 del D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 e successive modifiche e integrazioni (Testo Unico Bancario);
  9. Iscritto: l’Azionista persona fisica, o il legale rappresentante e/o il Socio di Controllo di un Ente Azionista, che aderisca al Club nei termini e alle condizioni previste dal presente Regolamento;
  10. Libro dei Soci: il libro dei soci di Assicurazioni Generali, tenuto ai sensi dell’art. 2421 c.c. e delle altre normative di legge e regolamentari applicabili;
  11. Piccole e Medie Imprese: imprese che hanno: a) meno di 250 occupati; b) un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro;
  12. Regolamento: il presente documento, redatto allo scopo di stabilire le regole e le procedure di funzionamento del Club;
  13. Shareholders Unit: ufficio di Assicurazioni Generali dedicato alle relazioni con gli azionisti retail e incaricato di gestire il Club;
  14. Sito Web: il sito web per l'accesso e la fruizione del Club alla cui area riservata possono accedere soltanto gli Iscritti, i cui termini e condizioni d'uso sono disponibili alla seguente pagina;
  15. Socio di Controllo: il socio maggiorenne che, in applicazione dei criteri previsti dall’art. 2359 c.c., eserciti il controllo su un Ente che sia Azionista.

3. Adesione

3.1 Per poter aderire al Club è necessario lo stato di Azionista in capo all’aderente persona fisica o, in caso di adesione di legali rappresentanti o di Soci di Controllo di Enti, in capo a questi ultimi. L’adesione al Club è facoltativa. Fatto salvo quanto previsto all'art. 3.2, essa avviene mediante accesso all’apposita area riservata del Sito Web e successiva iscrizione all’interno della stessa o tramite i diversi Canali del Club che saranno eventualmente messi a disposizione dalla Società.

3.2 Per potere completare la propria iscrizione al Club, i legali rappresentanti e i Soci di Controllo degli Enti che siano Azionisti dovranno contattare la Società via e-mail ai recapiti indicati all'art. 8. In tale occasione, i legali rappresentanti e/o i Soci di Controllo di tali Enti dovranno compilare, sottoscrivere e inviare alla Società il modulo disponibile sui Canali del Club, al fine di autocertificare di rivestire, a seconda dei casi, la qualifica di legale rappresentante e/o di Socio di Controllo dell’Ente, nonché al fine di dichiarare che l’Ente stesso possiede i requisiti per essere considerato una Piccola e Media Impresa. Qualora dovesse mutare, a seconda dei casi, la legale rappresentanza e/o il controllo dell’Ente, il nuovo legale rappresentante e/o il nuovo Socio di Controllo potranno aderire al Club seguendo il medesimo procedimento sopra descritto nel presente art. 3.

3.3 Con l’adesione al Club, gli Iscritti potranno avere accesso alle Iniziative messe a disposizione con le modalità specificate all'art. 5.

3.4 Gli Iscritti si impegnano a rispettare tutti i termini e le condizioni del presente Regolamento per tutta la durata della loro adesione. La Società si riserva il diritto di verificare il rispetto del presente Regolamento da parte degli Iscritti in qualsiasi momento.

3.5 L’adesione e la partecipazione al Club sono gratuite e di durata indeterminata fino all'eventuale recesso dell'Iscritto ai sensi dell'art. 4.1, alla decadenza ai sensi degli artt. 4.2 e 4.3, all'esclusione dal Club ai sensi dell'art. 4.6, o alla sospensione, interruzione o cessazione definitiva del Club ai sensi dell'art. 9.1.

4. Decadenza e cessazione

4.1 L’Iscritto potrà recedere liberamente dal Club, accedendo alla propria area riservata del Sito Web e avvalendosi dell’apposita funzione; al termine di tale azione comparirà un messaggio di conferma del corretto completamento del processo. Il recesso dell’Iscritto dal Club determinerà l’automatica cancellazione del relativo profilo di accesso all’area riservata del Sito Web e comporterà l'impossibilità di accedere al Club, ai Canali del Club e alle relative Iniziative.

4.2 La perdita della qualifica di legale rappresentante o di Socio di Controllo di un Ente che sia Azionista, così come la perdita in capo a tale Ente dei requisiti per essere considerata una Piccola e Media Impresa, comporteranno l'automatica decadenza del legale rappresentante e/o del Socio di Controllo dall'accesso al Club, ai Canali del Club e alle Iniziative. Le cause di decadenza previste nel presente comma dovranno venire immediatamente segnalate dall’Iscritto decaduto alla Società, mediante comunicazione e-mail agli indirizzi indicati all’art. 8 del Regolamento.

4.3 Inoltre, non sarà più considerato Iscritto e non avrà più accesso al Club, ai Canali del Club e alle Iniziative, la persona fisica che non risultasse Azionista, o il legale rappresentante o il Socio di Controllo dell’Ente che non risultasse Azionista, alla luce delle risultanze del Libro dei Soci, secondo il processo che segue. Entro la prima settimana di ottobre di ogni anno, con verifica dei dati registrati al 30 settembre, la Compagnia accerterà dalle risultanze del Libro dei Soci la titolarità di azioni emesse da Assicurazioni Generali in capo all’Azionista persona fisica che sia Iscritto e agli Enti Azionisti, i cui legali rappresentanti e/o Soci di Controllo siano Iscritti. Qualora la verifica dovesse dare esito negativo, la Società ne darà comunicazione all'Iscritto ai recapiti dallo stesso indicati. Se l’Iscritto riterrà che le risultanze del Libro dei Soci non siano aggiornate, avrà tempo fino al 30 ottobre dello stesso anno per fornire alla Società una certificazione di titolarità azionaria rilasciata dall’Intermediario depositario delle sue azioni. In caso di mancato invio della certificazione, il 15 novembre successivo l'Iscritto non sarà più considerato tale e non potrà più accedere al Club, ai Canali del Club e alle Iniziative.

4.4 L’Iscritto decaduto ai sensi dell'art. 4.3 del Regolamento potrà in ogni caso iscriversi nuovamente al Club secondo le modalità previste dall’art. 3 del Regolamento, qualora ricorrano tutti i requisiti per l’adesione.

4.5 Gli Iscritti si impegnano a non utilizzare la loro adesione per scopi diversi da quelli previsti dal presente Regolamento e, in particolare, a non avvalersi della loro qualità di Iscritti allo scopo di perseguire finalità diverse da quelle previste nell'ambito del Club.

4.6 L'inosservanza di una o più delle previsioni del Regolamento, nonché le dichiarazioni false, le dichiarazioni errate o l'utilizzo dello stato di Iscritto non conforme – a insindacabile giudizio della Società – ai principi etici della Società come definiti nel Codice di Condotta del Gruppo Generali e pubblicato sul sito www.generali.com, costituiscono causa di esclusione dal Club, decisione che rimane di esclusiva competenza della Società.

5. Iniziative e categorie

5.1 Agli Iscritti è dedicata un’ampia gamma di Iniziative, indicate tramite i Canali del Club o i siti web delle altre società del Gruppo Generali coinvolte. A determinate Iniziative potrebbero applicarsi gli specifici termini e condizioni delle società del Gruppo Generali cui esse fanno riferimento.

5.2 Le Iniziative sono personali e riservate agli Iscritti, e non possono essere cedute a terzi.

5.3 Gli Iscritti sono inseriti in categorie a seconda del numero di azioni di titolarità dell’Azionista, numero che viene determinato in base alla sequenza di iscrizioni effettuate nel Libro dei Soci nei 12 mesi antecedenti la data di adesione dell’Iscritto al Club, tenendo conto anche delle caratteristiche delle Corporate Action intervenute in tale periodo. Specificamente, la suddivisione in categorie è la seguente:

  1. (i) alla categoria “Bronze” appartengono gli Iscritti che siano Azionisti persone fisiche che sono titolari di un numero di azioni inferiore a 1.000 e gli Iscritti che siano legali rappresentanti e/o Soci di Controllo di Enti Azionisti, i quali sono titolari di un numero di azioni inferiore a 1.000;
  2. (ii) alla categoria “Silver” appartengono gli Iscritti che siano Azionisti persone fisiche che sono titolari di un numero di azioni compreso tra 1.000 e 4.999 e gli Iscritti che siano legali rappresentanti e/o Soci di Controllo di Enti Azionisti, i quali sono titolari di un numero di azioni compreso tra 1.000 e 4.999;
  3. (iii) alla categoria “Gold” appartengono gli Iscritti che siano Azionisti persone fisiche che sono titolari di un numero di azioni compreso tra 5.000 e 49.999 e gli Iscritti che siano legali rappresentanti e/o Soci di Controllo di Enti Azionisti, i quali sono titolari di un numero di azioni compreso tra 5.000 e 49.999;
  4. (iv) alla categoria “Platinum” appartengono gli Iscritti che siano Azionisti persone fisiche che sono titolari di un numero di azioni compreso tra 50.000 e 99.999 e gli Iscritti che siano legali rappresentanti e/o Soci di Controllo di Enti Azionisti, i quali sono titolari di un numero di azioni compreso tra 50.000 e 99.999;
  5. (v) alla categoria “Diamond” appartengono gli Iscritti che siano Azionisti persone fisiche che sono titolari di un numero di azioni equivalente o superiore a 100.000 e gli Iscritti che siano legali rappresentanti e/o Soci di Controllo di Enti Azionisti, i quali sono titolari di un numero di azioni equivalente o superiore a 100.000.

5.4 Agli Iscritti potrebbero essere presentate Iniziative diverse a seconda della categoria di appartenenza. In caso di cessione o acquisto di azioni emesse da Assicurazioni Generali, gli Iscritti potrebbero ricadere in una diversa categoria, a seconda del nuovo numero di azioni di titolarità dell’Azionista. L'accertamento del passaggio di categoria sarà svolto dalla Compagnia una volta all'anno, in concomitanza con la verifica dello stato di Azionista di cui al precedente art. 4.3. In ogni caso, ciascun Iscritto potrà comunicare alla Compagnia, in qualsiasi momento, il proprio passaggio di categoria inviando una comunicazione via e-mail ai recapiti indicati all'art. 8 che includa la certificazione di cui all'art. 4.4, utilizzando l’indirizzo e-mail indicato dall’Iscritto al momento dell’adesione al Club o il diverso indirizzo e-mail che l'Iscritto abbia successivamente comunicato alla Compagnia.

6. Dati personali

6.1 La Compagnia tratta i dati personali degli Iscritti in conformità alla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, nei termini di cui all’informativa privacy relativa al Club, disponibile alla seguente pagina.

6.2 La Compagnia comunica, ai propri Partner, i dati personali degli azionisti strettamente necessari a consentire la fruizione dei servizi e delle iniziative riservate agli iscritti, ricevendo dagli stessi Partner aggiornamenti sull’andamento dei servizi ed iniziative anche in forma aggregata.

7. Modello di Organizzazione e Gestione ex D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231

7.1. Assicurazioni Generali ha adottato un Modello di Organizzazione e Gestione, ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni, che si impegna a rispettare, unitamente alle regole etiche di comportamento ricomprese nel Codice di Condotta del Gruppo Generali, anche in relazione all’attuazione del presente Regolamento. Gli aderenti al Club degli Azionisti potranno scaricare tali documenti, disponibili nel sito internet www.generali.com. Per segnalare eventuali violazioni del Codice di Condotta del Gruppo Generali, è a disposizione la Generali Whistleblowing help-line al seguente percorso: https://generali.whispli.com/speakup?locale=en .

7.2 Assicurazioni Generali dichiara di aver posto in essere i necessari adempimenti e cautele finalizzati alla prevenzione degli illeciti penali comportanti una responsabilità amministrativa degli enti avendo adottato procedure interne e sistemi di organizzazione, gestione e controllo adeguati che si impegna a osservare e rispettare, nonché a far osservare e rispettare ai propri ausiliari, dipendenti, e/o collaboratori di qualunque genere.

9. Modifiche da parte della Società

9.1 La Società si riserva il diritto di modificare il Regolamento liberamente e in qualsiasi momento, così come, a propria discrezione, di sospendere, interrompere o cessare definitivamente il Club, i Canali del Club, il Sito Web e le Iniziative, dandone comunicazione agli Iscritti con un preavviso di almeno 15 giorni, tramite notifica all’interno del Sito Web oppure utilizzando l’indirizzo e-mail indicato dall’Iscritto al momento dell’adesione al Club o il diverso indirizzo e-mail che l'Iscritto abbia successivamente comunicato alla Compagnia. Resta inteso che le Iniziative potranno essere oggetto di modifica da parte della Compagnia o delle società del Gruppo Generali senza alcuna comunicazione agli Iscritti.

9.2 Gli Iscritti non potranno vantare alcuna pretesa in relazione alle modifiche indicate al precedente art. 9.1. Tuttavia, gli Iscritti che non accettino tali modifiche potranno recedere dal Club ai sensi dell’art. 4.1 del Regolamento. In mancanza di recesso, le modifiche al Regolamento si intenderanno accettate.

10. Legge applicabile e Foro competente

10.1 Il presente Regolamento è disciplinato dalla legge italiana.

10.2 Per tutte le controversie relative al presente Regolamento, comprese quelle inerenti alla sua formazione, interpretazione, esecuzione, validità giuridica, esistenza, modificazione ed estinzione, sarà competente in via esclusiva il Foro di Trieste.

Data: 20/01/2025

*** *** ***

Ai sensi dell'art. 1341 c.c., dichiaro di aver letto e di approvare specificamente le seguenti clausole del Regolamento: 4.2, 4.3, 4.6 e 9.1 (Decadenza e cessazione); 9 (Modifiche da parte della Società) e 10 (Legge applicabile e Foro competente).

strip